Sez. 2, Sentenza n. 992 del 27/03/1969 (Rv. 339443 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MORALI E MATERIALI - AUTORE MORALE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DEL CUI PRODEST - RILEVANZA - CONDIZIONI - TURBATIVA MEDIANTE L'AFFISSIONE DI CARTELLONI PUBBLICITARI - CONSAPEVOLE PROFITTO DELLA SOCIETA COMMITTENTE LA PUBBLICITA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MORALI E MATERIALI - AUTORE MORALE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DEL CUI PRODEST - RILEVANZA - CONDIZIONI - TURBATIVA MEDIANTE L'AFFISSIONE DI CARTELLONI PUBBLICITARI - CONSAPEVOLE PROFITTO DELLA SOCIETA COMMITTENTE LA PUBBLICITA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Il criterio del cui prodest, attraverso il quale si puo attribuire la paternita morale dello spoglio o della turbativa del possesso a colui che ne abbia ritratto effettivo profitto, ha Rilevanza giuridica non gia di per se, ma in quanto elemento rivelatore della preventiva autorizzazione o della successiva approvazione da parte del cosiddetto autore morale. Pertanto, quando si tratti di turbativa di possesso compiuta da una societa noleggiatrice di tabelloni pubblicitari mediante l'affissione di uno di tali tabelloni, non basta rilevare che il committente abbia consapevolmente ricavato un profitto dalla affissione, ma, qualora la predetta societa operi con assoluta autonomia circa i modi e i criteri di affissione, occorre dimostrare che il vantaggio e dipeso da quello specifico atto di molestia possessoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)