Modificazioni ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, e' stabilita nella misura dell'1 per cento.
2. Per le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto elencati l'imposta di cui al precedente comma e' dovuta:
a) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da the', sale da ballo,-circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
b) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da the', sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
c) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;
d) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi con seguiti dai ristoranti, caffe' e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
c) nella, misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;
f) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffe' e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
g) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi classificati di lusso;
h) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;
i) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio.
3. In aggiunta all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai precedenti commi e' dovuta nei modi e termini dell'imposta stessa un'addizionale nella misura del 3 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere a) e d), e nella misura del 2 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere b), f) e g).
4. L'addizionale del 2 per cento e' dovuta anche sui proventi lordi conseguiti dagli alberghi classificati di lusso.
5. L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffe' ed ai bar di prima categoria siti in localita' comprese nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno o in localita' riconosciute economicamente depresse ai termini dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sempreche' le localita' di cui sopra non siano stazioni di cura di soggiorno o turismo.
Art. 2
1. Per gli atti economici relativi al commercio dei seguenti prodotti l'imposta sull'entrata e' dovuta:
a) nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile per i pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
b) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per il corallo, tanto allo stato grezzo che lavorato;
c) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per le pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e per le confezioni in pellicceria, escluse quelle elencate all'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e quelle indicate nel penultimo comma del presente articolo;
d) nella misura del 5 per cento dell'entrata imponibile per gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro e in platino.
2. L'aliquota d'imposta dell'8 per cento stabilita dall'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, per le pelli da pellicceria e per le confezioni in pellicceria ivi indicate, si applica anche agli atti economici relativi al commercio di pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e confezioni di pellicceria di volpe platinata, nutria e caracul.
3. Le stesse aliquote di cui ai commi precedenti sono applicabili per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.4
Art. 3
1. La facolta' prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione alla imposta sull'entrata ivi contemplati, puo' essere esercitata anche relativamente alle entrate derivanti dal commercio del latte e dei suoi derivati, del sommacco in foglie, del legname resinoso da opera, delle pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria, delle acque e bevande gassate e del ghiaccio e delle carte da giuoco.1
Art. 4
1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 1, la presente legge entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 4 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI