Sez. L, Sentenza n. 1709 del 17/02/1987 (Rv. 451093 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.M. - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - LAVORATORE AMMALATOSI IN PERIODO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - DISCIPLINA EX ART. 3 LEGGE N. 464 DEL 1972 - SOSTITUZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA COL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DELL'INTERVENTO ORDINARIO DELLA C.I.G. - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.M. - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - LAVORATORE AMMALATOSI IN PERIODO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - DISCIPLINA EX ART. 3 LEGGE N. 464 DEL 1972 - SOSTITUZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA COL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DELL'INTERVENTO ORDINARIO DELLA C.I.G. - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - INSUSSISTENZA.*
L'art. 3 della legge 8 agosto 1972 n. 464 - disponendo che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia - si riferisce soltanto all'integrazione salariale straordinaria, tuttavia, nell'ipotesi di intervento ordinario della C.i.G. relativo alla sospensione dell'attività lavorativa (e non già alla mera contrazione della stessa), sussiste una piena identità di ratio che consente di estendere a quest'ultima ipotesi la suddetta regola stabilita per la integrazione straordinaria, atteso anche che, quando l'attività produttiva è già interamente sospesa, la malattia non può determinare quella sospensione del rapporto (ex art. 2110 cod. civ.) cui l'indennità giornaliera di malattia è correlata. Pertanto, ove il lavoratore si ammali durante il periodo dell'intervento, ove il lavoratore si ammali durante il periodo dell'intervento, anche ordinario, della C.i.G., non ha diritto all'indennità di malattia, ma conserva unicamente il trattamento di integrazione salariale; analogamente, se viene posto in cassa integrazione un lavoratore in malattia, questi ha diritto unicamente al trattamento di integrazione salariale e non già all'indennità di malattia, non potendo spettare al lavoratore ammalato più di quanto spetta al lavoratore in servizio. (V 4937/84, mass n 436817).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)