Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
Testo vigente
Art. 88
1. La Commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell'interno, disciplina l'esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.
Art. 89
1. La Commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge, e' composta di un ufficiale del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza o del Genio civile, o delle Miniere, competente in materia di esplosivi, nonche' di un funzionario di P. S.
Nei casi in cui le determinazioni della Commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della Commissione stessa deve essere quello delle Miniere.
2. Per il rimborso delle indennita' spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento.
Art. 90
1. Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.
Art. 91
1. Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l'impianto di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalita' complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi d'acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente regolamento.
2. Le domando di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della Commissione tecnica provinciale.
3. Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla Direzione d'artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell'interno munite del proprio parere. Il Ministero dell'interno provvede sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.
Art. 92
1. Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalita' complete o la firma del richiedente e le indicazioni relative all'ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.
2. La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non e' consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.
Art. 93
1. Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 38 e 39 del presente regolamento.
Art. 94
1. Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono stese in calce all'avviso di spedizione.
Art. 95
1. Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministero dell'interno e quella del Prefetto, a termini degli articoli 46 e 47 della legge, il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.
Art. 96
1. Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l'art. 47 della legge, s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.
2. Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.
Art. 97
1. Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantita' non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonche' duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche' detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata.
2. Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, appare in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.
3. Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantita' superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
4. Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto e' autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.
Art. 98
1. Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, e' richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.
2. Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento.
Per le relative attivita' di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
3. Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita' di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
4. Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purche' contenuti nelle loro confezioni originali.
Art. 99
1. E' in facolta' del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della Commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonche' di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.
Art. 100
1. Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto puo' rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantita' di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possano cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.
Art. 101
1. Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneita' rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.
2. L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.
3. Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneita' rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.
4. Ai componenti della commissione e' corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
5. Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.
Art. 102
1. Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie e' tenuto a dimostrare la propria idoneita' nei modi indicati nel primo o nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.
2. Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneita' del richiedente puo' essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorita' di P. S. competente a rilasciare la licenza.
Art. 103
1. Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della legge e' tenuto a dimostrare di avere stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva, degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.
Art. 104
1. Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorita', o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.
2. Tali condizioni devono farsi constare mediante un certificato dell'autorita' locale di P. S., che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantita' e qualita' delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.
Art. 105
1. Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:
1) non lavorare di notte.
2. E' in facolta' del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalita' determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma;
2° non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.
3. Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;
3° far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;
4° tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.
4. I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli articoli 133 e 138 della legge.
Art. 106
1. La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o piu' guardie particolari giurate, oppure di uno o piu' agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.
2. Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, puo' essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.
Art. 107
1. I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorita' di pubblica sicurezza del porto.
Art. 108
1. Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge, si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione e' compiuta, della specie e quantita' dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale lo acquirente ha dimostrato la propria identita' personale.
2. E' permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.