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Interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gia' sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, e' sostituito dal seguente:
"Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.
2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti".

Art. 2

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
"Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine e' ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari".

Art. 4

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 .

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 .

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 .

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 .

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 .

7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 .

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 .

Art. 4-ter

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9- ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, e' sostituito dal seguente: 'Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina' .

Art. 5

1. In deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonche' ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti. Analoga autorizzazione e' conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano in ordine ai ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' per l'assunzione delle vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali e' esteso il trattamento normativo ed economico previsto per il personale di pari qualifica transitato nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle pro- cedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' conferito mediante concorsi interni secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianita' nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il Ministero di grazia e giustizia, delle procedure di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Dopo l'espletamento dei concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autisti, che prestino o che abbiano prestato servizio ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, accedono ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia nei limiti delle dotazioni organiche corrispondenti mediante concorso riservato per titoli, se in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, a prescindere dai limiti di eta'.

5. Le modalita' di formazione della graduatoria del concorso per titoli di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

6. Il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio negli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trieste, e' inquadrato, se in possesso di requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti della dotazione organica della settima qualifica funzionale - profilo professionale di traduttore-interprete.

7. I poteri e le facolta' previsti nei commi 1 e 2 possono essere esercitati non oltre il 31 dicembre 1995.

Art. 6

1. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 e fatta salva la riserva di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei di concorsi gia' banditi dal Ministero di grazia e giustizia, purche' i suddetti concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5, ma successivamente all'espletamento dei concorsi interni previsti dal comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare, per i posti che siano rimasti vacanti anche a seguito dell'esito dei citati concorsi interni, gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia, nonche', per l'area socio-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria, quelli dei concorsi banditi dalle altre amministrazioni dello Stato, purche' tali concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro di grazia e giustizia ha altresi' facolta' di utilizzare, per la settima qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria, alle stesse condizioni di cui al comma 1, gli idonei del concorso bandito con decreto del Ministro della difesa 1› luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987, per posti di segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale della giustizia militare.

4. I poteri e le facolta' previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

1. I magistrati capi degli uffici giudiziari sono autorizzati, nell'ambito delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad assumere personale straordinario con contratto trimestrale secondo le modalita' ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

2. Il potere previsto nel comma 1 puo' essere esercitato per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutato in lire 14 miliardi e 246 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi e 76 milioni per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi e 76 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

1. Il personale del Ministero di grazia e giustizia, compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria, che presta servizio presso il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o nei servizi ad esso connessi ed ha effettivamente svolto per un periodo non inferiore a due anni mansioni di profilo diverso da quello relativo alla qualifica rivestita, e' inquadrato, a
richiesta, in tale profilo previa favorevole
valutazione del consiglio di amministrazione e a seguito del superamento di apposite prove selettive. I concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono banditi per i posti risultanti dopo l'espletamento di detta procedura.

2. Il contenuto delle prove selettive di cui al comma 1, i criteri di valutazione, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento delle suddette prove e quant'altro attiene alle prove stesse sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 10

1. La dotazione organica del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e' aumentata, relativamente al ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente di 3.500 unita' nella settima qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria e di 2.000 unita' nella quinta qualifica funzionale - profilo professionale di operatore amministrativo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in L. 60.560.200.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.