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Sez. 3, Sentenza n. 2919 del 13/12/1966 (Rv. 325511 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - DIFFERENZA DELL'ARBITRATO IRRITUALE - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA NEGOZIALE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1966-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325511-01

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - DIFFERENZA DELL'ARBITRATO IRRITUALE - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA NEGOZIALE - CRITERI.*

Nell'interpretare un contratto, al fine di stabilire se le parti con traenti abbiano voluto prevedere un arbitrato rituale o un arbitrato libero, il giudice deve attribuire particolare valore alla clausola con cui le parti medesime stabiliscano di demandare agli arbitri la decisione di tutte le controversie che potessero sorgere in dipendenza del contratto e di provvedere anche sulle spese, poiche tali espressioni depongono piu per la instaurazione di un giudizio che per il conferimento di un semplice incarico di natura negoziale, mentre non puo ritenere decisivo il rilievo che le parti abbiano dichiarato di conferire agli arbitri poteri di amichevoli compositori, essendo ammissibile che anche per l'arbitrato rituale sia conferita la facolta di decidere secondo equita. (Cfr. 2995-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)