Sez. 3, Sentenza n. 3129 del 01/04/1987 (Rv. 452221 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - CUSTODIA - NOZIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - CUSTODIA - NOZIONE.*
La norma dell'art. 2051 cod. civ., concernente la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, è fondata non sul principio della responsabilità oggettiva ma sul dovere di custodia che incombe al soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in relazione all'Obbligo di vigilare in modo da impedire che arrechi danni ai terzi; ne consegue che per l'applicabilità della disciplina stabilita dalla predetta norma occorre che la cosa dalla quale è derivato il danno sia, nel momento in cui l'evento si è verificato, nella custodia del soggetto chiamato a risponderne. (nella specie, affermando il principio suesposto, il S.C. ha escluso la responsabilità, ex art. 2051 cod. civ., del negoziante per le lesioni patite da una cliente a seguito dello scoppio di una bottiglia di acqua minerale avvenuto dopo la consegna della bottiglia al cliente stesso). (Conf 2147/73, mass n 365364, sulla prima parte; (Conf 1698/73, mass n 364619, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)