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Sez. 3, Sentenza n. 522 del 02/03/1971 (Rv. 350195 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - DEBITORE CONVENUTO PER L'ADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI ANNULLABILITA - PROPONIBILITA SENZA LIMITI DI TEMPO.*
Stato
decisa il 1971-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350195-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - DEBITORE CONVENUTO PER L'ADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI ANNULLABILITA - PROPONIBILITA SENZA LIMITI DI TEMPO.*

Ai sensi dell'art 1442, ultimo comma, cod civ, qualora il contratto annullabile non sia stato ancora eseguito ed il creditore ne chieda l'adempimento, il debitore puo opporgli la eccezione di annullabilita senza alcun limite di tempo. (nella specie, sulla base di tale principio, la SC ha respinto la tesi del ricorrente, secondo la quale, una volta prescrittasi l'Azione di annullamento, il debitore compulsato in via esecutiva per l'adempimento del contratto annullabile non potrebbe opporre l'eccezione di annullabilita oltre la scadenza del termine prescrizionale di cinque anni decorrente dalla notifica del precetto). (V 565'61' 957'51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)