Provvedimenti in favore dei territori montani
Testo in vigore al
Art. 4 Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica
1. Il contributo previsto dall'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla poverta' dei territori in cui operano gli enti, non puo' essere inferiore al 40 per cento e non puo' avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo puo' essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all'art. 155, nonche' gli enti considerati nell'art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.
Art. 5 Concessione di studi
1. Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il piu' razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per il riordinamento della proprieta' fondiaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1962, puo' anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'art. 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.
2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, e' altresi' autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile.
3. Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi e' ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a dieci, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato.
Art. 6 Demanio forestale
1. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare in ciascun anno del decennio 1952-53 - 1961-62 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53 - 1961-62, da prelevarsi su fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.
2. Nei terreni di cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale.
3. Per lo stesso scopo l'Azienda puo' ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.
4. Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'Azienda e' autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al Ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione, con priorita', dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata. Gli acquisti suddetti non riguardano i territori inclusi nei parchi nazionali.
5. La spesa per detti cantieri gravera' sul bilancio del Ministero del lavoro.
Art. 7 Espropriazioni
1. I terreni comunque rimboschiti' a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 20 della presente legge possono essere espropriati, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguita' a terreni di proprieta' dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unita' tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda,.
2. Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione e' regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
3. Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alle lettere b) dei commi quarto e quinto dell'art. 31 della presente legge.
Art. 8 Agevolazioni fiscali
1. Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalita', le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonche' la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
Titolo III. Degli enti per la difesa montana
Capo I. Delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici
Art. 9 Costituzione obbligatoria
1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle, province interessate e l'organo regionale competente, puo' costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell'art. 157 del citato provvedimento.
2. Il provvedimento, con il quale vengono costituiti la azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresi' la misura e la durata del contributo di cui all'art. 4.
3. La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti e' fatta comunque con contabilita' separata da quella degli enti interessati.
Capo II. Dei consorzi di prevenzione
Art. 10 Costituzione
1. Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attivita' dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e della stabilita' del suolo e della immediata difesa contro le erosioni e frane incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari interessati, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente.
2. I consorzi di prevenzione godono del contributo di cui all'art. 4 della presente legge. La misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione.
3. La costituzione e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.
Art. 11 Prescrizioni dei consorzi
1. Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli Uffici del genio civile, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo. Ai detti consorzi, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle province interessate, spetta altresi' di prescrivere gli indirizzi culturali e le opere ed attivita' di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilita' del terreno ed al buon regime degli scoli.
2. Contro le prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che provvede di concerto con quello dei lavori pubblici.
Art. 12 Compiti e facolta
1. I consorzi di prevenzione hanno facolta' di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando piu' fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalita' che nel tempo dell'esecuzione.
2. Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonche' nella manutenzione delle opere stesse.
Art. 13 Rinvio
1. Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica montana, di cui al titolo IV, capo II della presente legge.
Titolo IV. Della bonifica montana
Capo I. Dei comprensori di bonifica montana
Art. 14 Classificazione e delimitazione
1. I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attivita' dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
2. Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicita' dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.
Art. 15 Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina, quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.
2. Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto piu' favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.
Capo II. Dei consorzi di bonifica montana e del piano generale di bonifica
Art. 16 Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana
1. Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. In difetto, si provvede d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.
2. I consorzi di bonifica montana provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i consorzi di bonifica al titolo V, capo I, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Art. 17 Piano generale di bonifica montana
1. Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.
2. Il piano generale e' redatto, per concessione dello Stato, a termini del precedente art. 5, dal Consorzio dei proprietari, da Province, Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.
3. In difetto gli Ispettorati regionali delle foreste procedono direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonche' alla compilazione del piano stesso.
4. Per i comprensori interessanti il territorio di due o piu' regioni provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.
5. Il piano generale e' pubblicato con le modalita stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge.
6. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e puo' introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica, e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.
Art. 18 Effetti dell'approvazione del piano
1. L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attivita' da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione di progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprieta' e i termini per la esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso.
2. Qualora gli interessati ne facciano richiesta, alla redazione del progetto esecutivo delle opere da eseguire nelle proprieta' con un reddito dominicale complessivo inferiore a lire 5000, secondo la stima catastale del 1937-31), provvede il Consorzio.
3. Gli interessati possono inoltre chiedere che il Consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. Le spese di progettazione sono anticipate dallo Stato salvo recupero a carico degli interessati in un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse.
4. L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonche' per la trasformazione dei boschi in altre qualita' di coltura.
Capo III. Delle opere di competenza dello stato e delle opere di competenza privata
Art. 19 Opere pubbliche di competenza dello Stato
1. Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica le opere previste dall'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'art. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili sbalzo, e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso.
2. E' altresi' di competenza dello Stato la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.
3. Sono di competenza dei privati tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica montana.
Art. 20 Attribuzione della spesa per le opere di bonifica
1. Le spese per le opere di cui all'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3207, e all'art. 2, lettera a), del regio decreto 13 Febbraio 1933, n. 215, sono a totale carico dello Stato.
2. Le spese per le altre opere di competenza statale, di cui al primo comma dell'art. 19, sono sostenute dallo Stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, nell'Italia centro-settentrionale, escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare, nonche' nei territori V nei Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.
3. Le spese per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'art. 19, sono a carico dello Stato per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energia elettrica e le cabine di trasformazione, eseguite dai Comuni e gia' sussidiate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.
4. Lo Stato e' peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'art. 29 della presente legge.
5. Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi: e Contributi previsti dall'art 3 della presente legge.
Art. 21 Pubblica utilita' delle opere Opere private di interesse comune
1. Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonche' quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
2. In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilita' di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.
3. Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti piu' fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonche' urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.
4. La Comunita' montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.
Art. 22
1. LA L. 3 DICEMBRE 1971, N. 1102 HA DISPOSTO (CON L'ART. 8) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 21 DELLA L. 25
2. LUGLIO 1952, N. 991
Art. 23 Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati
1. Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro per l'agricoltura e per le foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti.
2. Le modalita' e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.
Art. 24 Espropriazione per inadempienza
1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.
2. Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione e' regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.