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Sez. L, Sentenza n. 2425 del 10/06/1977 (Rv. 386139 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA PREVISTA DALL'ART 12 DELL'ACCORDO COLLETTIVO 19 FEBBRAIO 1948 - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386139-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA PREVISTA DALL'ART 12 DELL'ACCORDO COLLETTIVO 19 FEBBRAIO 1948 - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, a cui si riferisce la normativa del RD n 148 del 1931, ha una sua regolamentazione speciale, che esclude l'applicabilita delle norme di diritto comune, comprese quelle sulla cessazione del rapporto. Ne consegue che l'indennita di buonuscita prevista per i detti dipendenti dall'art 12 dell'accordo nazionale collettivo 19 febbraio 1948 non deve essere necessariamente commisurata ad una mensilita di stipendio per ogni anno di servizio prestato, cosi come stabilisce per l'indennita di anzianita, la legge 18 dicembre 1960 n 1561.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12, Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)