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Sez. 1, Sentenza n. 1484 del 03/11/1967 Ud. (dep. 08/02/1968) Rv. 106718 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO -SPECIFICITA - RICHIAMO AI MOTIVI DI APPELLO - GENERICITA.*
Stato
decisa il 1967-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106718-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO -SPECIFICITA - RICHIAMO AI MOTIVI DI APPELLO - GENERICITA.*

E inammissibile perche generico il motivo di ricorso per Cassazione che si limiti ad un puro e semplice richiamo ai motivi di appello. In base alla tassativa disposizione dell'art.201 cod.proc.pen., i motivi di impugnazione debbono essere specifici, debbono cioe essere indicate in maniera chiara e determinata le ragioni su cui la censura si fonda. Pertanto, non e sufficiente che ci si richiami ai motivi di appello, perche, riguardando questi un diverso provvedimento, la censura non assolve alla sua tipica funzione di critica del provvedimento oggetto del ricorso. (Conf.106323, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)