Sez. U - , Ordinanza n. 14437 del 05/06/2018 (Rv. 649623 - 02)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - DI LEGITTIMITÀ | Eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo - Usurpazione della funzione legislativa - Configurabilità - Esclusione.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - DI LEGITTIMITÀ
Non integra eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo per usurpazione della funzione legislativa, l'individuazione, in via ermeneutica ed in applicazione di principi generali dell'ordinamento (della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e P.A. e del buon andamento dell'azione amministrativa, d'imparzialità e proporzionalità), di limiti all'esercizio, ad opera della P.A., del potere di revoca dell'atto amministrativo di cui all'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 14, comma 1, l. n. 15 del 2005, come modificato – da ultimo – dall'art. 25, comma 1, lett. b) ter del d.l. n. 133 del 2014, conv. con modif. in l. n. 133 del 2014.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 70, Costituzione art. 101, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)