Sez. 2, Sentenza n. 3001 del 21/12/1967 (Rv. 330714 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA - DECISIONE SULLA COMPETENZA - NATURA DI SENTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA - DECISIONE SULLA COMPETENZA - NATURA DI SENTENZA.*
La natura di un provvedimento giudiziale deve essere desunta non dalla Forma in cui e stato emanato ne dalla qualificazione che gli e stata attribuita dal giudice che lo ha emesso, sibbene dal suo effettivo contenuto, in relazione alle particolari Disposizioni che regolano la materia che ne Forma oggetto. Pertanto, il provvedimento con il quale il pretore decida sulla Competenza risolvendo un contrasto insorto al riguardo fra le parti ha, per il suo contenuto intrinseco e per l'effetto che ne deriva, natura sostanziale di sentenza, pur se emesso in Forma di ordinanza. (nel caso di specie la S. C., interpretando un'ambigua formulazione del provvedimento impugnato con istanza per regolamento, ha escluso che il pretore avesse inteso avvalersi della disposizione dello art. 187, terzo comma cod. proc. civ. rinviando la pronunzia sulla Competenza alla decisione del merito). Cfr. 940-66 massima n. 321.875, 1930-65, 2831-63, 981-62.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)