diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 7940 del 28/03/2017 (Rv. 643533 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Trasferimento coattivo - Danni da omessa consegna del bene immobile - Decorrenza - Dalla data prevista per il definitivo - Ragioni - Dalla data della sentenza costitutiva o della trascrizione della domanda (art. 2652, n. 2 c.c.) - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643533-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

I danni derivati al compratore di un immobile per l'inadempimento del venditore all'obbligo di consegnarglielo, dopo l'ottenimento del trasferimento coattivo della proprietà di esso (art. 2932 c.c.), decorrono dalla data stabilita per la stipula del definitivo, sostituito "inter partes", con identico contenuto, dalla sentenza costitutiva, e non dalla data di questa, né dalla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concluderlo (art. 2652, n. 2 c.c.), determinante per gli effetti della sentenza rispetto ai terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)