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Sez. 3, Sentenza n. 2966 del 09/08/1969 (Rv. 342845 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - IDONEITA DEGLI ELEMENTI - RISPONDENZA AI REQUISITI DI LEGGE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342845-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - IDONEITA DEGLI ELEMENTI - RISPONDENZA AI REQUISITI DI LEGGE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento sull'opportunita di fare ricorso a presunzioni, nonche sull'idoneita degli elementi assunti e sulla concreta rispondenza di essi ai requisiti di legge (gravita, precisione e concordanza) e rimesso al giudice di merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, quando sia immune da vizi logico, giuridici. (Conf 4021-68, massima n 337623).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)