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Sez. 3, Sentenza n. 22289 del 09/05/2001 Cc. (dep. 01/06/2001) Rv. 219968 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Autocertificazione dell'interessato sulle condizioni di reddito - Autenticazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219968-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

L'autenticazione della firma (ad opera del difensore designato o del funzionario che la riceve) in calce all'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è richiesta a pena d'inammissibilità della domanda; ne deriva che, allo stesso modo, l'autentica neppure è richiesta per la sottoscrizione dell'autocertificazione concernente le condizioni di reddito, atteso che questa deve essere considerata, per il testuale disposto dell'art. 5 della legge n. 217 del 1990, come contenuta nell'istanza medesima, ancorché prodotta separatamente.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 5 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)