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Sez. 2, Sentenza n. 11943 del 08/08/2003 (Rv. 572988 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'USO) | Uso anche a transito veicolare della cosa comune già adibita a solo transito pedonale - Innovazione vietata - Configurabilità - Esclusione - Assemblea condominiale - Deliberazione - Maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572988-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'USO)

In tema di condominio negli edifici, l'uso anche a transito veicolare della cosa comune, già adibita a solo transito pedonale, non concreta una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, cod. civ. Esso, infatti, non costituisce mutamento di destinazione, non comportando alcuna immutazione, trasformazione, modificazione della consistenza o sfruttamento per fini diversi da quelli precedenti, ma soltanto una più ampia utilizzazione della cosa comune, che l'assemblea dei condomini può deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)