Sez. 2, Sentenza n. 3076 del 16/02/2005 (Rv. 586434 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE | Possesso utile ad usucapionem - Esercizio per mezzo del detentore - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di servitù di passaggio.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE
Ai fini del possesso utile "ad usucapionem", va considerata la relazione di fatto esplicata in nome del possessore dal detentore, tenuto conto che il potere di fatto corrispondente al contenuto di un diritto può essere esercitato dal possessore direttamente o anche attraverso l'altrui detenzione. (Nella specie, è stato ritenuto utile, ai fini dell'usucapione della relativa servitù, il passaggio per accedere al fondo dominante esercitato su indicazione del concedente da parte di coloro che lo detenevano in virtù di un contratto di mezzadria intercorso con il proprietario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)