Sez. 2, Sentenza n. 26254 del 30/10/2008 (Rv. 605567 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE | Legittimazione degli eredi o aventi causa del legittimario - Sussistenza - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE
A norma dell'art. 557, primo comma, cod. civ., l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto ma esclusivamente sull'accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 557, Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)