Sez. 5 - , Sentenza n. 23045 del 11/11/2016 (Rv. 641891 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Atto di compravendita di terreno - Qualificazione in base al piano regolatore - Irrilevanza della utilizzazione o dell'utilizzabilitĂ concrete conformemente alle previsioni del piano regolatore - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
In tema di imposta di registro, per determinare la natura del bene compravenduto, onde individuare l'aliquota applicabile, occorre avere riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momento dell'atto, che incidono sulle sue qualitĂ ai fini fiscali, essendone irrilevante la concreta utilizzazione o utilizzabilitĂ . (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile l'aliquota dell'8%, e non quella del 15%, prevista per i terreni agricoli acquistati da soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ad una compravendita di terreno inserito nel "piano cava" di cui alla l.r. Lombardia n. 14 del 1998, malgrado la mancanza, al momento della stipula, del provvedimento di autorizzazione all'estrazione).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)