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Sez. 2, Sentenza n. 3627 del 19/06/1984 (Rv. 435618 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA SOLO PER INVOCARE L'APPLICABILITÀ DI FUTURE NORME - INAMMISSIBILITÀ - SOPRAVVENUTA EMANAZIONE DI DETTE NORME - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435618-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA SOLO PER INVOCARE L'APPLICABILITÀ DI FUTURE NORME - INAMMISSIBILITÀ - SOPRAVVENUTA EMANAZIONE DI DETTE NORME - IRRILEVANZA.*

L'impugnazione proposta solo per invocare l'applicabilità di nuove norme, delle quali si preveda la futura emanazione, difetta di un interesse attuale, e, come tale, è inammissibile, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale sopravvenuta emanazione di dette norme, la cui operatività, quale "ius superveniens", è esclusa dalla Mancanza di valida instaurazione del giudizio di impugnazione. (V 3586/78, mass n 393089).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)