Sez. 2, Sentenza n. 10 del 03/01/1966 (Rv. 320025 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - DIMINUZIONE - DIVIETO - LIMITI - OPERE SUL FONDO SERVENTE - ATTI DI GODIMENTO CONSENTITI AL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - DIMINUZIONE - DIVIETO - LIMITI - OPERE SUL FONDO SERVENTE - ATTI DI GODIMENTO CONSENTITI AL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE.*
Il divieto, posto dall'art. 1067 cod. civ., di diminuire l'Esercizio della servitu si riferisce ad opere stabili o ad azioni continuative che importino una concreta ed apprezzabile limitazione all'Esercizio della servitu, cosi da diminuirne l'estensione o da renderlo piu incomodo, pertanto non possono ritenersi compresi in detto divieto quegli Atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l'Esercizio compiuto civili ter dal proprietario della facolta di godimento del fondo servente stesso, facolta che l'esistenza della servitu non puo totalmente elidere. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)