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Sez. 5, Sentenza n. 8346 del 10/04/2006 (Rv. 588623 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA | Presunzione di esistenza nell'attivo ereditario - Applicabilità alla successione di soggetti non residenti in Italia per i beni ivi esistenti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588623-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA

In tema di imposta di successione, la presunzione, posta dall'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di esistenza nell'attivo ereditario di denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, non è applicabile alla successione di un soggetto non residente in Italia per i beni ivi esistenti, in tal senso deponendo sia la lettera della disposizione in esame, la quale, determinando tale importo in una percentuale dell'intero patrimonio relitto, non è riferibile a singoli cespiti, sia ragioni di ordine sistematico collegate all'individuazione del presupposto dell'imposta. Quest'ultimo, infatti, è costituito dall'esistenza di beni ed attività nel territorio dello Stato, definita da criteri di collegamento che da un lato connotano detti beni con un preciso attributo di realtà, escludendo la possibilità di desumerne l'esistenza da una "fictio iuris", dall'altro non implicano un'effettiva presenza della persona nel territorio italiano, che rappresenta il fatto posto a base della presunzione in esame.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)