Sez. 3, Sentenza n. 3329 del 14/10/1969 (Rv. 343383 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE DEL TUTORE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - AL PROCURATORE DEL TUTORE O ALLA PARTE PERSONALMENTE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO, NELLA QUALITA DI PROCURATORE DELL'EX MINORE - INVALIDITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE DEL TUTORE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - AL PROCURATORE DEL TUTORE O ALLA PARTE PERSONALMENTE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO, NELLA QUALITA DI PROCURATORE DELL'EX MINORE - INVALIDITA.*
Se nel corso del giudizio il minore acquista la capacita di stare in giudizio di persona, per raggiungimento della maggiore eta, e correlativamente il tutore, che stava in giudizio per lui, perde la capacita di rappresentarlo e se tale evento non venga denunciato dal procuratore del tutore, ne in altro modo portato a conoscenza della controparte, la notifica della sentenza che il giudice emetta dopo tale evento va fatta al procuratore del tutore o alla parte personalmente. E, pertanto, invalida, ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione, la notifica fatta al procuratore costituito, qualificandolo procuratore dell'ex minore, perche da questo detto procuratore non ha ricevuto alcun mandato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)