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Sez. 1, Sentenza n. 3673 del 10/08/1977 (Rv. 387306 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE - SENTENZA NEGATORIA DELL'OMOLOGAZIONE E DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE, FAVOREVOLE AL CONCORDATO, CON L'OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO ANZICHE CON L'APPELLO PREVISTO DALL'ART 183 LEGGE FALLIMENTARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 18 E 183 LEGGE FALLIMENTARE - DEDUCIBILITA IN TALE SEDE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387306-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE - SENTENZA NEGATORIA DELL'OMOLOGAZIONE E DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE, FAVOREVOLE AL CONCORDATO, CON L'OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO ANZICHE CON L'APPELLO PREVISTO DALL'ART 183 LEGGE FALLIMENTARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 18 E 183 LEGGE FALLIMENTARE - DEDUCIBILITA IN TALE SEDE - ESCLUSIONE.*

Qualora la sentenza, con cui il tribunale abbia denegata l'omologazione al concordato preventivo e dichiarato il fallimento del debitore, sia stata impugnata dal creditore favorevole al concordato con l'opposizione alla dichiarazione di fallimento di cui all'art 18 legge fallimentare, e non con l'appello di cui all'art 183 della stessa legge, non e ammissibile, nel giudizio di opposizione, per difetto di Rilevanza, la questione di legittimita costituzionale, proposta dallo stesso opponente, nei confronti di ambedue le citate norme, sotto il profilo che non prevedendo l'art 18 l'opposizione contro la sentenza di diniego dell'omologazione del concordato e non abilitando l'art 183 il creditore favorevole al medesimo a proporre appello contro la medesima sentenza, tale creditore resterebbe privo di qualsiasi tutela giurisdizionale. Infatti, tale carenza di tutela non e ascrivibile al citato art 18 che consente questa tutela in tutti i casi in cui l'opposizione e ammessa, ma all'art 183, nella parte in cui abilita all'appello contro la sentenza sull'omologazione del concordato preventivo soltanto il debitore ed i creditori contrari al concordato medesimo. E cio comporta che la suddetta questione di costituzionalita potrebbe assumere Rilevanza soltanto nell'eventuale giudizio di appello che il creditore favorevole al concordato istaurasse contro la cennata sentenza, quale mezzo al fine di ottenere il riconoscimento della legittimazione al gravame per effetto della declaratoria di illegittimita costituzionale della norma che tale legittimazione esclude.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)