Sez. 2, Sentenza n. 289 del 12/02/1962 (Rv. 250448 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - RESTITUZIONE D'INDEBITO - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NON DOVUTA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - RESTITUZIONE D'INDEBITO - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE NON DOVUTA.*
Ai fini dell'individuazione del foro facoltativo della sorta obbligazione, l'obbligazione di restituzione di una somma indebitamente percetta sorge la dove si e verificato il fatto da cui l'obbligazione nasce, cioe nel luogo in cui e stata pagata e percepita la somma che si assume non dovuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)