Sez. 1, Ordinanza n. 7501 del 29/03/2026 (Rv. 677610-01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI | Appalto pubblico - Avvio dell'esecuzione ex art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - Aggiudicazione - Distinzione - Finalità - Rimborso delle spese.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI
In tema di appalti pubblici, l'avvio anticipato dell'esecuzione - previsto dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - mira a consentire l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza o la prestazione del servizio o della fornitura per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei controlli e all'adempimento delle formalità preliminari alla stipulazione del contratto, dando così luogo ad un rapporto distinto da quello derivante dall'aggiudicazione, destinato ad essere assorbito nel contratto stipulato, ovvero a cessare per effetto dell'accertata impossibilità di procedervi, legittimando in tale ultima ipotesi la sola richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni medio tempore eseguite.
Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 11 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)