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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 24999 del 06/12/2016 (Rv. 641912 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Verbale di accertamento dell'infrazione redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati - Notifica al trasgressore con modulo prestampato - Mancanza di attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641912-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua notifica al trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo prestampato recante unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando dell’organo accertatore, che è parificato "ex lege" al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell’atto notificato al documento informatico.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)