Sez. L, Ordinanza n. 26039 del 24/09/2025 (Rv. 676540-01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Licenziamento discriminatorio - Impugnativa - Rito ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012 - Rapporto di specialità rispetto all'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011 - Sussistenza - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il rito speciale per l'impugnativa del licenziamento discriminatorio ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012, - applicabile, in tutte le ipotesi di interruzione illegittima del rapporto di lavoro di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970, alle controversie instaurate successivamente alla sua entrata in vigore (avvenuta in data 18 luglio 2012) - deve considerarsi prevalente, sotto il profilo della specialità, rispetto a quello contemplato dall'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 per le controversie in materia di discriminazione, con la conseguente applicazione anche di diversi termini per l'impugnativa del licenziamento rispetto a quelli di cui al citato d.lgs.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)