Sez. U, Sentenza n. 13408 del 12/12/1991 (Rv. 475014 - 01)
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Giurisdizione della Corte - Pensioni ordinarie - In genere | Ritardata corresponsione del trattamento pensionistico ad un ex dipendente comunale - Salvaguardia dell'originario potere di acquisto della somma spettantegli - Richiesta di provvedimenti idonei ex art. 429 terzo comma c.p.c. e 1224 secondo comma cod. civ. - Domanda relativa - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Giurisdizione della Corte - Pensioni ordinarie - In genere
Anche alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, che ha esteso ai crediti previdenziali, differenziandolo solo in ordine alla decorrenza, lo strumento previsto dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. per il ripristino del potere d'acquisto dei crediti di lavoro soddisfatti con ritardo, nel caso di un ex dipendente comunale, che, in relazione alla ritardata corresponsione del trattamento pensionistico, richieda, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. o dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., provvedimenti idonei a salvaguardare l'originario potere di acquisto della somma oggetto della prestazione previdenziale spettantegli, è configurabile (alla stregua del petitum sostanziale) un'unica domanda, ancorché fondata su diverse qualificazioni, la quale, siccome sostanziantesi in una richiesta di esatto adempimento, da parte della C.P.D.E.L. e del Ministero del Tesoro, dell'obbligo di erogazione della pensione, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)