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Sez. L, Sentenza n. 7278 del 03/07/1991 (Rv. 472893 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere | Imputazione da parte del datore di lavoro di una somma superiore a quella dovuta ad una voce della retribuzione - Imputazione ad altra voce non corrisposta integralmente - Ammissibilità - Contestazione generica da parte del lavoratore della causale delle somme ricevute - Prova specifica del riferimento dell'avvenuto pagamento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio - Onere del datore di lavoro.
Stato
decisa il 1991-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472893-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere

Ove il datore di lavoro imputi erroneamente ad una determinata voce della retribuzione complessiva una somma superiore a quella effettivamente dovuta, l'eccedenza può essere validamente imputata ad altra voce della retribuzione non corrisposta integralmente; quando tuttavia il lavoratore contesti, sia pure in forma generica, la causale delle somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)