Sez. L, Sentenza n. 7278 del 03/07/1991 (Rv. 472893 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere | Imputazione da parte del datore di lavoro di una somma superiore a quella dovuta ad una voce della retribuzione - Imputazione ad altra voce non corrisposta integralmente - Ammissibilità - Contestazione generica da parte del lavoratore della causale delle somme ricevute - Prova specifica del riferimento dell'avvenuto pagamento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio - Onere del datore di lavoro.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere
Ove il datore di lavoro imputi erroneamente ad una determinata voce della retribuzione complessiva una somma superiore a quella effettivamente dovuta, l'eccedenza può essere validamente imputata ad altra voce della retribuzione non corrisposta integralmente; quando tuttavia il lavoratore contesti, sia pure in forma generica, la causale delle somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)