Sez. 2, Sentenza n. 11688 del 16/10/1999 (Rv. 530677 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE | Azioni reali di riduzione in pristino contro singoli condomini - Legittimazione dell'amministratore - Condizioni - Proposizione contro la volontà dell'assemblea - Inammissibilità - Conseguenze - Innovazioni in contrasto con il regolamento condominiale e servitù reciproche - Mancata proposizione di azioni in giudizio - Responsabilità dell'amministratore in caso di gestione della questione da parte dell'assemblea - Insussistenza - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE
Considerato che l'amministratore del condominio non è legittimato a proporre azioni reali di riduzione in pristino nei confronti dei singoli condomini contro la volontà dell'assemblea, in caso di violazione da parte di singoli proprietari delle norme del regolamento condominiale prevedenti limiti alle innovazioni nelle proprietà individuali (nella specie recepiti come servitù reciproche nei singoli contratti di acquisto), non è configurabile la responsabilità dell'amministratore che abbia omesso di agire in giudizio contro i responsabili al fine di conseguire la riduzione in pristino, qualora il medesimo abbia investito delle specifiche questioni l'assemblea del condominio e la stessa abbia deliberato, sia pure a maggioranza, di tentare di risolvere in via extragiudiziale i contrasti insorti tra i vari comproprietari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)