Codice di procedura civile
Testo in vigore al
Sezione III. Dell'estinzione del processo
Art. 306 Rinuncia agli atti del giudizio
1. Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa e' accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.
2. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
3. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
4. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese e' fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
Art. 307 Estinzione del processo per inattivita' delle parti
1. Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.
2. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
3. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresi' qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei.
4. L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa e' dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita.
Art. 308 Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza
1. L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto.
2. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie.
Art. 309 Mancata comparizione all'udienza
1. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181.
Art. 310 Effetti dell'estinzione del processo
1. L'estinzione del processo non estingue l'azione.
2. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.
3. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
4. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Titolo II. Del procedimento davanti al pretore e al conciliatore
Capo I. Disposizioni comuni
Art. 311 Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
1. Il procedimento davanti ai pretori e ai conciliatori, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.
Art. 312 Forme della domanda
1. Davanti al pretore e al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire ad udienza fissa.
2. Si puo' anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e davanti al pretore per le cause che non eccedono il valore di lire duemila. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa.
Art. 313 Contenuto della domanda
1. La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre la indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
2. Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.
3. Negli altri casi si applicano i termini di cui allo art. 13-bis, ridotti a meta'. Inoltre il pretore o il conciliatore puo' ulteriormente abbreviare fino alla meta' i termini cosi' ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
4. Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva.
Art. 314 Costituzione delle parti
1. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 312 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.
2. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.
Art. 315 Conservazione di documenti
1. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio.
Art. 316 Rettificazione e integrazione di atti
1. Il pretore o il conciliatore puo' indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un termine per provvedervi, salvi a ciascuna parte gli eventuali diritti quesiti.
Art. 317 Poteri istruttori del giudice
1. Il pretore o il conciliatore puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'.
2. Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'art. 178.
Art. 318 Querela di falso
1. Se,e' proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225 secondo comma.
Capo II. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al conciliatore
Art. 319 Rappresentanza davanti al conciliatore
1. Davanti al conciliatore, fuori della sede di pretura, le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.
2. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione.
Art. 320 Tentativo di conciliazione nell'ipotesi di costituzione delle parti in cancelleria
1. Se la costituzione avviene in cancelleria a norma dell'articolo 314, il conciliatore puo' convocare le parti e, qualora si presentino, cerca di conciliarle.
2. Se la conciliazione riesce, se ne fa processo verbale a norma dell'articolo 185 ultimo comma.
Art. 321 Conciliazione in sede non contenziosa
1. L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.
Art. 322 Processo verbale di conciliazione
1. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185 ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore.
2. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Titolo III. Delle impugnazioni
Capo I. Delle impugnazioni in generale
Art. 323 Mezzi di impugnazione
1. I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo.
Art. 324 Cosa giudicata formale
1. S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.
Art. 325 Termini per le impugnazioni
1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 secondo comma, contro le sentenze dei conciliatori e' di dieci giorni, e contro le sentenze dei pretori e dei tribunali e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello.
2. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.
Art. 326 Decorrenza dei termini
1. I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
2. Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.