Sez. 1, Sentenza n. 21644 del 19/10/2011 (Rv. 619891 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - QUOTE ED AZIONI - TRASFERIBILITÀ | Autorizzazione degli amministratori - Necessità - Mancanza - Inefficacia relativa della disposizione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - QUOTE ED AZIONI - TRASFERIBILITÀ
Ai sensi dell'art. 2530, primo comma, cod. civ., che riproduce l'art. 2523 cod. civ., nella formulazione vigente anteriormente alla novella introdotta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, le quote o le azioni della società cooperativa non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori; tuttavia, la mancanza dell'autorizzazione degli amministratori determina un'efficacia solo relativa dell'atto di disposizione, che rimane valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa, mirando la disposizione ad impedire che alla cooperativa siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2530, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)