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31973L0023

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

considerando che, sul piano comunitario, deve esistere la libera circolazione del materiale elettrico quando quest'ultimo risponde ad alcune esigenze in materia di sicurezza riconosciute in tutti gli Stati membri; che, senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la prova dell'osservanza di queste esigenze può esser data dal rinvio a norme armonizzate che le concretano; che queste norme armonizzate devono essere stabilite di comune accordo da organismi che sono notificati da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla Commissione e devono essere oggetto di una vasta pubblicità; che tale armonizzazione deve permettere l'eliminazione, sul piano degli scambi, degli inconvenienti risultanti dalle divergenze fra norme nazionali;

considerando che, senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la conformità del materiale elettrico a tali norme armonizzate può essere presunta dall'apposizione di marchi o dal rilascio di attestati sotto la responsabilità degli organismi competenti, oppure, in mancanza, dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore; che tuttavia, allo scopo di facilitare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, gli Stati membri devono riconoscere tali marchi o attestati o la summenzionata dichiarazione quali elementi di prova; che, a tal fine, a detti marchi o attestati dovrà esser data pubblicità, in particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che, per il materiale elettrico per il quale non esistono ancora norme armonizzate, la libera circolazione può essere assicurata, in via transitoria, ricorrendo alle norme o alle disposizioni in materia di sicurezza già elaborate da altri organismi internazionali o da uno degli organismi che stabiliscono le norme armonizzate;

considerando che potrebbe succedere che del materiale elettrico venga messo in libera circolazione, benché non risponda alle esigenze in materia di sicurezza, e che è quindi opportuno prevedere le disposizioni adeguate per ovviare a questo pericolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 1973. Per il Consiglio Il Presidente A. LAVENS