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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31000 del 02/11/2021 (Rv. 662890 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Definitività a seguito di estinzione del giudizio - Interessi - Motivazione della cartella - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662890-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, in caso di avviso di accertamento divenuto definitivo in seguito ad estinzione del giudizio, non è necessaria una specifica motivazione della successiva cartella in relazione agli interessi dovuti atteso che, non essendovi una pronuncia che abbia rivisitato il debito del contribuente, si tratta di interessi già previsti nell'originario avviso divenuto definitivo, determinabili in forza di una mera operazione matematica.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)