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Sez. 1, Sentenza n. 2485 del 07/10/1985 Cc. (dep. 19/11/1985) Rv. 171105 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - GIUDICE DEL RIESAME - MOTIVAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171105-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - GIUDICE DEL RIESAME - MOTIVAZIONE - CRITERI.*

In tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale, il giudice del riesame, per la sommarietà della delibazione che è chiamato a compiere, non ha il dovere di confutare tutte le deduzioni delle parti e di discutere tutte le prove risultanti dagli Atti, ma, vagliate le une e le altre nel loro complesso, adempie all'Obbligo di motivazione indicando gli elementi idonei a sorreggere la "ratio decidendi". (V mass n 157752).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)