Sez. 1, Sentenza n. 2485 del 07/10/1985 Cc. (dep. 19/11/1985) Rv. 171105 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - GIUDICE DEL RIESAME - MOTIVAZIONE - CRITERI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - GIUDICE DEL RIESAME - MOTIVAZIONE - CRITERI.*
In tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale, il giudice del riesame, per la sommarietà della delibazione che è chiamato a compiere, non ha il dovere di confutare tutte le deduzioni delle parti e di discutere tutte le prove risultanti dagli Atti, ma, vagliate le une e le altre nel loro complesso, adempie all'Obbligo di motivazione indicando gli elementi idonei a sorreggere la "ratio decidendi". (V mass n 157752).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)