Sez. 1, Sentenza n. 6163 del 19/06/1990 (Rv. 467836 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DELLE IMPRESE FAMILIARI IMPUTATI AI FAMILIARI COLLABORATORI - ESCLUSIONE DELLA TASSAZIONE - ART. 115, SECONDO COMMA, LETT. C), D.P.R. 22 DICEMBRE 1986 N. 917 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - LIMITI.*
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DELLE IMPRESE FAMILIARI IMPUTATI AI FAMILIARI COLLABORATORI - ESCLUSIONE DELLA TASSAZIONE - ART. 115, SECONDO COMMA, LETT. C), D.P.R. 22 DICEMBRE 1986 N. 917 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - LIMITI.*
In tema di ILOR, l'art. 115 secondo comma lett. C) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale esclude dalla tassazione i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori, trova applicazione retroattiva, per periodi d'imposta anteriori, a norma dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, solo "se le relative dichiarazioni, validamente presentate, siano conformi alle Disposizioni del citato testo unico". Detto "ius superveniens", pertanto, non è invocabile con riguardo a controversia in precedenza promossa dal contribuente per la ripetizione di somme che assuma indebitamente versate. (V 3370/90, mass n 466799).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)