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Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 04/03/1983 (Rv. 426473 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426473-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI TESTARE - INCAPACITÀ - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CONDIZIONI.*

L'art. 591, terzo comma, cod. civ., là dove dispone che il termine (quinquennale) di prescrizione dell'Azione di impugnazione del testamento per incapacità del testatore decorre "dal giorno in cui è stata data esecuzione alle Disposizioni testamentarie" - attesa la diversità di questa dizione rispetto a quella degli artt. 479 e segg. cod. civ. che, nel disciplinare la trasmissione del diritto di accettare l'eredità, fanno decorrere il relativo termine di prescrizione dal giorno dell'apertura della successione - deve intendersi nel senso che, per la decorrenza del termine di prescrizione di detta Azione, è richiesta, oltre all'accettazione dell'eredità, anche l'ulteriore attività dell'esecuzione delle Disposizioni testamentarie, e ciò a tutela dei terzi che sarebbero pregiudicati dal compimento di una mera attività formale (quale la semplice accettazione dell'eredità). (V 2273/69, mass n 341659).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 479, Cod. Civ. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)