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Sez. L, Ordinanza n. 23334 del 15/08/2025 (Rv. 676159-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Lavoratori autonomi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - Massimale ex art. 2, comma 18, l. n. 335 del 1995 (come interpretato dall'art. 1, comma 280, l. n. 208 del 2015) - Applicabilità - Estensione a tutti i contributi accreditati su domanda - Contributi per il servizio militare di leva prestato prima del gennaio 1996 - Inclusione.
Stato
decisa il 2025-08-15
Alla data
2026-07-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676159-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

Ai lavoratori autonomi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si applicano le previsioni aventi ad oggetto il massimale contributivo ex art. 2, comma 18, l. n. 335 del 1995, nell'interpretazione autentica fornita dal legislatore con l'art. 1, comma 280, della l. n. 208 del 2015, che, in relazione all'ipotesi di contributi relativi a periodi anteriori al gennaio 1996 ma

accreditati in data successiva, nel sancire l'inoperatività del massimale della base contributiva e pensionabile soltanto a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, non traccia distinzioni di sorta e include tutti i contributi valorizzati su richiesta dell'interessato e, dunque, anche quelli riguardanti il servizio militare svolto in data anteriore al gennaio 1996.

Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 18 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 11, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 280 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)