Sez. 1, Sentenza n. 1502 del 25/01/2005 (Rv. 578971 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - Ordinanza ingiunzione prefettizia - Opposizione - Legittimazione passiva - Esclusiva del Prefetto - Instaurazione del giudizio di opposizione anche nei confronti del Comune - Sentenza - Accoglimento dell'opposizione e condanna in solido del Prefetto e del Comune alle spese processuali - Ricorso per cassazione - Legittimazione del Comune all'impugnazione - Sussistenza - Difetto di legittimazione passiva del Comune nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni sulla sosta dei veicoli (nella specie accertate da un ausiliario dipendente dall'impresa concessionaria del Comune per la gestione dei parcheggi) legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, cui rinvia l'art. 205 del codice della strada, è unicamente l'Autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima, ossia il Prefetto. Qualora il contraddittorio sia stato erroneamente instaurato anche nei confronti del Comune e la sentenza di merito accolga l'opposizione e condanni tale ente, in solido con il Prefetto, alle spese processuali, il Comune, in ragione del litisconsorzio processuale determinatosi in primo grado, è legittimato a ricorrere per cassazione contro la pronuncia, ma nel giudizio di legittimità, non ricorrendo sul punto alcun giudicato interno, deve essere rilevato d'ufficio e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune medesimo nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni adottate nei confronti di tale Comune, ivi compresa la condanna alle spese.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 12 com. 132, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 68 CORTE COST., Cod. Strada art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)