Ordinamento della professione di biologo
Testo in vigore al
Art. 6 Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti
1. Nell'albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.
Art. 7 Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero
1. I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di biologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.
Art. 8 Modalita' di iscrizione nell'albo
1. Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonche' la documentazione di cui all'articolo precedente.
2. Per l'accertamento della data e del luogo di nascita nonche' dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 il Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
3. I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica Essi debbono altresi' provare che e' loro consentito l'esercizio della libera professione.
4. I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.
5. Per i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea, la esistenza del trattamento di reciprocita' comprovata, a degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.
Art. 9 Dell'iscrizione nell'elenco speciale
1. Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 10 Iscrizione
1. Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, e' motivata.
2. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
Art. 11 Anzianita' di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
1. L'anzianita' di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e' determinata dalla data della relativa deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.
3. L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
Art. 12 Cancellazione dall'albe o dall'elenco speciale
1. Il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:
1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
2) nei casi di incompatibilita';
3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, lo iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7.
2. Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilita' o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.
Art. 13 Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale
1. L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'Ordine al Ministro della giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.4
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3
Art. 15
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Art. 16
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Art. 17
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Art. 18
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Art. 19
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Art. 20
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Art. 21
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Art. 22
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Art. 23
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Art. 24
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Art. 25
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Art. 26
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