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Codice civile

Testo vigente

Art. 1068 Trasferimento della servitu' in luogo diverso

1. Il proprietario del fondo servente non puo' trasferire l'esercizio della servitu' in luogo diverso da quello nel quale e' stata stabilita originariamente.

2. Tuttavia, se l'originario esercizio e' divenuto piu' gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente puo' offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non puo' ricusarlo.

3. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' si puo' del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

4. L'autorita' giudiziaria puo' anche disporre che la servitu' sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purche' l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Art. 1069 Opere sul fondo servente

1. Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitu', deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

2. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

3. Se pero' le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Art. 1070 Abbandono del fondo servente

1. Il proprietario del fondo servente, quando e' tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitu', puo' sempre liberarsene, rinunziando alla proprieta' del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.

2. Nel caso in cui l'esercizio della servitu' sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia puo' limitarsi alla parte stessa.

Art. 1071 Divisione del fondo dominante o del fondo servente

1. Se il fondo dominante viene diviso, la servitu' e' dovuta a ciascuna porzione, senza che pero' si renda piu' gravosa la condizione del fondo servente.

2. Se il fondo servente viene diviso e la servitu' ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.

Capo VI. Dell'estinzione delle servitu'

Art. 1072 Estinzione per confusione

1. La servitu' si estingue quando in una sola persona si riunisce la proprieta' del fondo dominante con quella del fondo servente.

Art. 1073 Estinzione per prescrizione

1. La servitu' si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.

2. Il termine decorre dal giorno in cui si e' cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitu' negativa o di servitu' per il cui esercizio non e' necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si e' verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.

3. Nelle servitu' che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitu' si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.

4. Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitu' non fu esercitata dai precedenti titolari.

5. Se il fondo dominante appartiene a piu' persone in comune, l'uso della servitu' fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.

6. La sospensione o l'interruzione del non uso a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

Art. 1074 Impossibilita' di uso e mancanza di utilita'

1. L'impossibilita' di fatto di usare della servitu' e il venir meno dell'utilita' della medesima non fanno estinguere la servitu', se non e' decorso il termine indicato dall'articolo precedente.

Art. 1075 Esercizio limitato della servitu'

1. La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.

Art. 1076 Esercizio della servitu' non conforme al titolo o al possesso

1. L'esercizio di una servitu' in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.

Art. 1077 Servitu' costituite sul fondo enfiteutico

1. Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.

Art. 1078 Servitu' costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto

1. Le servitu' costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitu' costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.

Capo VII. Delle azioni a difesa delle servitu'

Art. 1079 Accertamento della servitu' e altri provvedimenti di tutela

1. Il titolare della servitu' puo' farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e puo' far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Puo' anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.

Capo VIII. Di alcune servitu' in materia di acque

Sezione I. Della servitu' di presa o di derivazione di acqua

Art. 1080 Presa d'acqua continua

1. Il diritto alla presa d'acqua continua si puo' esercitare in ogni istante.

Art. 1081 Modulo d'acqua

1. Nelle servitu' in cui e' convenuta ed espressa una costante quantita' di acqua, la quantita' deve esprimersi in relazione al modulo.

2. Il modulo e' l'unita' di misura dell'acqua corrente.

3. Esso e' un corpo d'acqua che scorre nella costante quantita' di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.

Art. 1082 Forma della bocca e dell'edificio derivatore

1. Quando, per la derivazione di una data e costante quantita' di acqua corrente, e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.

2. Se la forma non e' stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non e' neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.

3. In mancanza di titolo o di possesso, la forma e' determinata dall'autorita' giudiziaria.

Art. 1083 Determinazione della quantita' d'acqua

1. Quando la quantita' d'acqua non e' stata determinata, ma la derivazione e' stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantita' necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse puo' in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.

2. Se pero' e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e' posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non e' ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.

Art. 1084 Norme regolatrici della servitu'

1. Per l'esercizio della servitu' di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non e' possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.

2. In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.

Art. 1085 Tempo d'esercizio della servitu'

1. Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.

2. La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.

3. L'uso delle acque nei giorni festivi e' regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si e' incominciato a possedere.

Art. 1086 Distribuzione per ruota

1. Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.

Art. 1087 Acque sorgenti o sfuggite

1. Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

Art. 1088 Variazione del turno tra gli utenti

1. Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purche' tale cambiamento non rechi danno agli altri.