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Sez. 6, Sentenza n. 26541 del 09/06/2015 Ud. (dep. 24/06/2015) Rv. 263947 - 01

GIUDIZIO - IN GENERE | Ordinanza dibattimentale - Motivazione - Integrazione con la motivazione della sentenza - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263947-01

GIUDIZIO - IN GENERE

La motivazione del provvedimento ordinatorio adottato nel corso del processo deve essere integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, qualora quest'ultima contenga una decisione coerente con il precedente atto e ne abbia però rielaborato l'apparato giustificativo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza di revoca di un testimone, fondata esclusivamente sulla intervenuta decadenza per omessa citazione a cura di parte diversa da quella originariamente richiedente l'ammissione della prova, fosse validamente integrata dalla motivazione della sentenza di merito che aveva argomentato in ordine alla superfluità del teste).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)