diritto.io

Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti

Testo in vigore al

Art. 8

1. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica esercita il controllo sulle quantita' di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di stupefacenti prodotti o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con speciale riguardo alla ripartizione quantitativa per l'immissione al commercio.

2. Ogni impresa autorizzata a produrre stupefacenti e' obbligata a fornire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti ricavati e di quelli impiegati e venduti nel corso del trimestre precedente.

3. Nel rapporto di cui al precedente comma, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca e per la canape indiana deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

4. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica puo', in qualsiasi momento, richiedere alle imprese autorizzate alla produzione, all'impiego ed al commercio di stupefacenti notizie e dati che debbono essere forniti entro il termine di tempo stabilito.

5. Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine di tempo stabilito le informazioni richieste o fornisca dati inesatti o incompleti, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lira 500.000.

6. Nei casi contemplati nel presente articolo e' data facolta' all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.

Art. 9

1. I titolari delle officine che producono o impiegano stupefacenti e i commercianti all'ingrosso debbono trasmettere annualmente, per la parte che li riguarda, in doppio esemplare, alla Prefettura della provincia di residenza, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, su moduli predisposti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, i dati riassuntivi:

  1. a) delle quantita' di materie prime messe in lavorazione;

  2. b) delle quantita' di prodotti finiti ottenuti, ivi compreso ogni recupero' dei residui, con la resa nei confronti del titolo delle materie prime;

  3. c) del movimento di entrata e di uscita di ogni singolo stupefacente;

  4. d) delle quantita' utilizzate per la preparazione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno.

2. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma entro il termine di tempo stabilito, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

3. Le Prefetture inviano all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica un esemplare dei moduli predetti.

4. Nei casi contemplati nel presente articolo e' data facolta' all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.

Art. 10

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 possono essere accordate anche a societa'. Esse non sono cedibili.

2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto a imprese il cui titolare sia di condotta incensurata e offra serie garanzie morali e professionali.

3. Per le societa' detti requisiti debbono essere posseduti dal legale rappresentante. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

4. Le autorizzazioni indicano gli stupefacenti di cui si autorizza la produzione, l'impiego, il commercio e la detenzione.

5. Nel caso di imprese che abbiano piu' filiali o depositi, le autorizzazioni al commercio di stupefacenti debbono essere concesse anche per ciascuno dei depositi e delle filiali.

6. L'autorizzazione al commercio o alla detenzione di stupefacenti e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 15.000. Per l'esercizio del commercio o per la detenzione di stupefacenti autorizzati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, il prefetto rilascia una tessera di autorizzazione, rinnovabile di anno in anno e soggetta a tassa di concessione governativa nella misura di lire 6000. La tessera di autorizzazione, nel caso di imprese, viene rilasciata ai titolari o legali rappresentanti delle imprese stesse.

7. L'autorizzazione all'impiego di stupefacenti e al commercio dei preparati medicinali ricavati dall'impiego di stupefacenti stessi, deve essere rinnovata ogni tre anni, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 25.000.

8. In caso di cessazione dell'azienda, di sua cessione, di cambio della denominazione o della ragione sociale, di morte o cambiamento del titolare dell'impresa, la autorizzazione decade e deve essere rinnovata.

9. In caso di trasferimento in altra Provincia le imprese autorizzate al commercio degli stupefacenti debbono immediatamente restituire la tessera di autorizzazione alla Prefettura che ha provveduto al rilascio. Della avvenuta restituzione la Prefettura deve dare comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e alla Prefettura della provincia nella quale l'impresa o societa' intende trasferirsi.

Art. 11

1. Le autorizzazioni sono sempre revocabili e possono essere anche sospese, a giudizio insindacabile dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.

2. In caso di assoluta, urgente necessita' il prefetto puo' sospendere le attivita' di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge riferendone immediatamente all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica che adotta i provvedimenti definitivi.

3. Il prefetto, indipendentemente dalla denunzia all'autorita' giudiziaria, per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente legge od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 del Codice penale, puo' ordinare la chiusura temporanea del locale ove sono state consumate le trasgressioni stesse.

Art. 12

1. Nel caso di cessazione da parte delle imprese dalle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e nei casi di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il prefetto adotta i provvedimenti che riterra' opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di stupefacenti, provvede al ritiro dei registri di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge e, per le imprese che esercitano il commercio degli stupefacenti, al ritiro della tessera di autorizzazione.

2. Gli stupefacenti sequestrati in occasione di delitti o contravvenzioni sono confiscati e messi a disposizione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

3. I prefetti, i Comandi di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e dei carabinieri sono tenuti ad informare l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica su tutte le operazioni relative alla repressione del traffico illecito di stupefacenti.

Art. 13

1. La vendita o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere fatta soltanto alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, nonche' alle farmacie in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito registro buoni acquisto contrassegnato da numeri progressivi con indicazione della serie, conforme al modello allegato al regolamento. In caso di perdita, anche parziale, del registro buoni acquisto deve essere fatta, entro 24 ore, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza.

2. I produttori di specialita' medicinali contenenti stupefacenti sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, a spedire ai medici ed ai veterinari campioni di tali specialita'. L'invio delle specialita' medicinali di cui al presente comma e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'.

3. Il contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti commi e' punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

4. La cessione dei buoni acquisto anche a titolo gratuito e' punita con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

5. La distribuzione dei buoni acquisto e' effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica con le modalita' stabilite nel regolamento.

Art. 14

1. La consegna di stupefacenti da parte delle imprese autorizzate a commerciarli, deve essere fatta:

  1. 1) personalmente all'intestatario della tessera di autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identita' personale, qualora la consegna sia effettuata presso la sede della impresa, e segnando gli estremi del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

  2. 2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'impresa, debitamente da questa autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, nell'ambito del Comune in cui ha sede l'impresa o di Comuni limitrofi;

  3. 3) a mezzo pacco postale raccomandato o assicurato;

  4. 4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di stupefacenti che verranno in particolar modo indicati nell'elenco previsto dall'art. 3, e il cui quantitativo sia superiore ai 100 grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino Ufficio di pubblica sicurezza o Comando dei carabinieri o della guardia di finanza. La comunicazione, compilati in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati.

2. Una delle copie e' trattenuta dall'Ufficio o Comando predetti, la seconda e' da questi inviata al corrispondente Ufficio o Comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza, la terza, timbrati e vistata dall'Ufficio o Comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per le spedizioni di preparazioni galeniche o specialita' medicinali contenenti stupefacenti.

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze o preparati stupefacenti in modo diverso da quello previsto nel comma precedente, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 500.000.

4. In caso di ordinazioni per corrispondenza, chi venda o ceda stupefacenti deve conservare, oltre la copia della fattura, il relativo buono acquisto e la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o corriere privato, relativa alla spedizione della merce.

5. La inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente comma e' punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Art. 15

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati di cui sopra.

2. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal sindaco, il quale riportera' nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiarera' nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito.

3. Le ditte autorizzate alla produzione di stupefacenti dovranno tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina dal dirigente l'Ufficio centrale stupefacenti, nel quale dovranno essere iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con la data di entrata e la loro designazione esatta e i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

4. I registri dovranno essere conservati, da parte delle imprese autorizzate alla produzione, per la durata di dieci anni con i documenti giustificativi di ciascuna operazione, a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine che impiegano stupefacenti, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

5. Chiunque non ottemperi alle norme suddette e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.000.000.

Art. 16

1. La vendita e somministrazione di stupefacenti, a dose o forma di medicamento, deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identita' del l'acquirente che non deve essere di eta' inferiore ai 18 anni, e di prenderci nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

2. Il farmacista deve vendere e somministrare gli stupefacenti soltanto su presentazione di prescrizione medica e nella quantita' prescritta e non altrimenti che in pomata o in soluzione o in altra preparazione farmaceutica nella quale la sostanza deve essere intimamente incorporata nell'eccipiente.

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 19 della presente legge, di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia-ricette e di conservare la prescrizione stessa in originale.

4. Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.

5. Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 17

1. E' fatto divieto di vendere, cedere o consegnare stupefacenti a persone di eta' inferiore a 18 anni.

2. Il contravventore alla disposizione indicata nel comma precedente e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Art. 18

1. Le pene di cui al penultimo comma dell'art. 6 si applicano anche a carico del medico e del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso degli stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti stupefacenti senza che vi sia una necessita' curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.1

Art. 19

1. I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque stupefacenti, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma salvo le ulteriori modalita' prescritte dal regolamento.

2. Le prescrizioni rilasciate da sanitari di enti assistenziali debbono essere redatte in doppio esemplare, uno dei quali deve essere rimesso dal farmacista all'ente interessato, con la dicitura stampigliata "gia' spedita il giorno...".

3. I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere, case per gestanti ed i titolari di gabinetti per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare stupefacenti nella quantita' occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel comma primo. Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale devono specificare l'impiego degli stupefacenti stessi.

4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il contravventore alle norme stabilite nel presente articolo e punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Art. 20

1. Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica prodotta da stupefacenti, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorita' di pubblica sicurezza e al prefetto della Provincia di residenza.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

3. Nel caso di recidiva, si applica l'arresto fino ad un anno e si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

4. Le autorita' di pubblica sicurezza ed i prefetti debbono dare immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica di tutti i casi di tossicomania di cui vengono a conoscenza.

Art. 21

1. Il pretore, su richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza o di qualsiasi altro interessato e previo accertamento medico, ordina il ricovero in casa di salute o di cura o in ospedali psichiatrici, perche' sia sottoposto alla cura disintossicante, di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a se' e agli altri o riesce di pubblico scandalo.

Art. 22

1. E' fatto obbligo ai titolari delle officine farmaceutiche che per la loro produzione impiegano stupefacenti di richiedere entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, la conferma dell'autorizzazione di cui sono in possesso, che potra' essere accordata con le modalita' che l'Alto Commissariato stesso determinera'.

2. Il medesimo obbligo e' fatto ai grossisti autorizzati al commercio degli stupefacenti.

Art. 23

1. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblichera' ogni anno l'elenco aggiornato delle imprese autorizzate alla produzione, al commercio e all'impiego di stupefacenti, con i relativi dettagli di autorizzazione.

Art. 24

1. E' in facolta' dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica di far intervenire nelle adunanze del Consiglio superiore di sanita', senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee al predetto consesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 22 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - DE PIETRO - TREMELLONI - VILLABRUNA
- MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO