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Sez. 3, Sentenza n. 1709 del 16/03/1982 (Rv. 419544 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419544-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*

In caso di collisione di veicoli senza guida di rotaie, il guidatore di uno di essi, al fine di superare la presunzione (di natura sussidiaria) di colpa di pari grado, deve fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, e tale prova va apprezzata sulla base degli stessi criteri di rigore di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ., al quale il secondo comma del medesimo articolo va coordinato. (V 2532/77, mass n 386251).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)