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Sez. L, Sentenza n. 2337 del 21/03/1990 (Rv. 466098 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE DELLA QUALIFICA ATTRIBUITA DALL'AZIENDA - DOMANDA LIMITATA AL PAGAMENTO DEL CORRISPONDENTE TRATTAMENTO ECONOMICO - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DELL'ORDINE SCRITTO E DELLA VACANZA DEL POSTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466098-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE DELLA QUALIFICA ATTRIBUITA DALL'AZIENDA - DOMANDA LIMITATA AL PAGAMENTO DEL CORRISPONDENTE TRATTAMENTO ECONOMICO - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DELL'ORDINE SCRITTO E DELLA VACANZA DEL POSTO - IRRILEVANZA.*

In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende autoferrotranviarie in concessione, l'accoglimento dell'Azione dell'agente volta unicamente a conseguire il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, che lo stesso assume essere di livello superiore rispetto a quelle relative alla qualifica riconosciutagli dall'azienda, non è subordinato alla sussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa speciale (art. 18 all. A al R.d. n. 148 del 1931), e costituite dall'ordine scritto del direttore dell'azienda e dalla vacanza del posto, essendo sufficiente, ai fini della fondatezza dell'Azione predetta, lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori in Mancanza di un espresso divieto al riguardo. (Conf 508/86, mass n 444101).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)