Sez. 6, Sentenza n. 504 del 07/01/2009 Cc. (dep. 09/01/2009) Rv. 242240 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Rinvio della consegna - Generica indicazione da parte della persona richiesta in consegna della pendenza di procedimento penale in Italia - Sufficienza - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato d'arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato implica una valutazione d'opportunità, che deve necessariamente tener conto dello stato del procedimento e della gravità dei fatti contestati. Ne consegue che correttamente la corte d'appello può negare il rinvio quando l'interessato non abbia fornito la prova certa della attuale pendenza in Italia di procedimenti penali, limitandosi ad una loro generica indicazione.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)