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Sez. 2, Sentenza n. 1909 del 19/06/1971 (Rv. 352476 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - MEMORIA DI REPLICA - FUNZIONE - ILLUSTRAZIONE DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI PROPOSTE - ESPOSIZIONE DI NUOVE QUESTIONI - PRECLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352476-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - MEMORIA DI REPLICA - FUNZIONE - ILLUSTRAZIONE DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI PROPOSTE - ESPOSIZIONE DI NUOVE QUESTIONI - PRECLUSIONE - LIMITI.*

Come la comparsa conclusionale, anche la memoria di replica ha la funzione processuale esclusiva di illustrare domande ed eccezioni gia ritualmente proposte, senza che possa contenerne di nuove, che costituirebbero una dilatazione non consentita del tema dibattuto e sulle quali, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio, nessun Obbligo di pronuncia corre per il giudice. (V 1375'66, mass n 322731).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)