Sez. L, Sentenza n. 9399 del 06/09/1991 (Rv. 473750 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Aziende esercenti attività plurime - Dirigenti addetti all'una o all'altra attività - Iscrizione all'INPDAI - Condizione - Fattispecie.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
In caso di aziende esercenti attività plurime, al fine di stabilire se i dirigenti addetti all'una o all'altra debbono essere iscritti all'I.N.P.D.A.I., occorre avere riguardo alla natura delle finalità per il cui perseguimento l'azienda stessa è organizzata, con la conseguenza che, se esse risultano di natura industriale e tale che la loro realizzazione postuli lo svolgimento anche di attività diverse, ma ugualmente strumentali a siffatta realizzazione, queste vengono accomunate da un vincolo di interdipendenza idoneo a giustificare la suddetta iscrizione, a prescindere dalla specifica natura di ciascuna, isolatamente considerata. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto soggetti ad assicurazione presso l'I.N.P.D.A.I. i dirigenti dei Consorzi Agrari, in relazione alle finalità statutarie proprie di questo ente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1948 num. 1235, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)